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L'assegno è rivolto a madri non lavoratrici che, in quanto tali, non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità, o che beneficiano di forme di tutela parziali (inferiori all'importo del contributo stesso) appartenenti a nuclei famigliari le cui risorse economiche non siano superiori un determinato valore ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Inoltre l’assegno di maternità può essere concesso alla madre per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione. La madre assegnataria non deve beneficiare del trattamento previdenziale di maternità da parte di INPS o altri enti previdenziali.
L'assegno può però essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali, inferiori all'importo del contributo
Normativa di riferimento: Legge 448/98 "Finanziaria", Art. 65, D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n° 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n° 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n° 448.
Per ulteriori informazioni consultare l' avviso e rivolgersi allo Sportello Sociale per la compilazione della domanda .