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L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un intervento di sostegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
Per poter beneficiare di questo contributo occorre essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio del Comune, avere potestà genitorialle su 3 o più figli minori e fare parte di un nucleo familiare che rientra entro un certo valore I.S.E.E. stabilito ogni anno.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2015, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2016).
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento, che avverrà con cadenza semestrale posticipata.
Per maggiori informazioni occorre visitare il sito dell'INPS alla sezione "Prestazioni Sociali" oppure rivolgersi allo Sportello Sociale, che raccoglie le domande e assiste gli interessati nella compilazione della stessa.
Modulo Domanda