A partire dal 9/05/2012, si applica l’art. 5 del D. L. 9/02/2012, n. 5, convertito nella L. 4/04/2012 n. 35, che riguarda la dichiarazione di trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero, la costituzione di nuova famiglia, oppure il cambio di indirizzo all’interno del Comune.
Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere effettuate esclusivamente sui nuovi modelli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno, scaricabili da questa pagina.
- Allegato A – documentazione per cittadino non appartenente Unione Europea
- Allegato B - documentazione per cittadino appartenente Unione Europea
La dichiarazione, che dovrà necessariamente essere compilata in tutte le parti obbligatorie, potrà essere resa dal dichiarante ma dovrà essere sottoscritta da tutte le persone interessate, se maggiorenni, e corredata dal documento di identità di ognuno di loro.
Il cittadino straniero che trasferisce la residenza dall’estero, ai fini della registrazione del rapporto di parentela, dovrà esibire la documentazione necessaria, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione.
Il cittadino straniero, non appartenente all’Unione Europea dovrà allegare la documentazione indicata nell’allegato A.
Il cittadino straniero, appartenente all’Unione Europea dovrà allegare la documentazione indicata nell’allegato B.
I cittadini potranno presentare le domande nei seguenti modi:
1. Direttamente presso l’ufficio Anagrafe del Comune di Grizzana Morandi, via Pietrafitta , 52 negli orari di apertura al pubblico dello sportello (dal lunedì al sabato, 8,30 – 12,30, e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30)
2. Per raccomandata al seguente indirizzo: ufficio Anagrafe – Comune di Grizzana Morandi Via Pietrafitta, 52 40030 Grizzana Morandi;
3. Per fax al numero: 051 913014;
4. Per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: urp@comune.grizzanamorandi.bo.it;
5. Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.grizzanamorandi@cert.provincia.bo.it
L’invio di cui ai punti 4 e 5 potrà avvenire alle seguenti condizioni:
d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
TEMPI E PROCEDURE
L’Ufficio Anagrafe procederà subito, e comunque entro due giorni lavorativi successivi, a registrare le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di dichiarazione dell’interessato.
Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, il Comune verifica i requisiti, anche attraverso accertamenti svolti dalla polizia municipale.
- Se il procedimento di cambio di residenza si conclude positivamente, il Comune non trasmetterà alcuna comunicazione all’interessato e l'iscrizione (o la registrazione) si intenderà confermata.
- In caso di mancanza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione o nel caso in cui gli accertamenti abbiano dato esito negativo, l’ufficio anagrafe provvederà a comunicare all'interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti. Entro 10 giorni dalla comunicazione, l’interessato potrà presentare le proprie osservazioni.
- In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l’iscrizione.
- In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti per effetto della dichiarazione e il fatto verrà segnalato alle autorità di pubblica sicurezza
Se decorso il suddetto termine di 45 giorni il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si intende definitivamente accettata (silenzio-assenso).
DICHIARAZIONI MENDACI
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti per effetto della dichiarazione e il fatto verrà segnalato alle autorità di pubblica sicurezza.
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