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COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO
per l'applicazione
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


 

 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 28/12/1998

approvata dal CO.RE.CO. seduta n. 3 del 18/01/1999

 

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 21/12/1999

approvata dal CO.RE.CO. seduta n. 8 del 23/02/2000

 

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2007

 

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/03/2008

 

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24/03/2009

 

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2010

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare conferita ai Comuni, in via generale, dalla Legge n. 142/1990 e successive modificazioni e, specificamente, dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.

 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

 

Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato

 

  1. Per area costituente pertinenza di fabbricato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita in modo durevole e attuale al predetto fabbricato.

 

  2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, è soggetta ad autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria. In tal caso l'imposizione parte dal giorno del rilascio del Permesso di Costruire o dalla data di utilizzazione ai fini edificatori se antecedente.

 

 

Art. 3 - Pertinenze delle abitazioni principali

 

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 59 comma 1,lettera d), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale purché in numero non superiore ad una per ciascuna delle suddette categorie catastali.

 

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 ed hanno effetto dal 01/01/2000.

 

 

Art. 4 - Area fabbricabile

 

1. Per area fabbricabile, nel senso definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1992, s'intende l'area destinata all'edificazione dallo strumento urbanistico generale vigente, esecutivo.

 

2. Non possono essere considerate fabbricabili quelle aree che risultano essere assoggettate dallo strumento urbanistico generale vigente a vincolo d'inedificabilità.

 

3. Durante il periodo dell'effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, demolizione e ricostruzione, esecuzione di lavori di recupero edilizio), il suolo interessato deve, comunque, essere considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici.

 

Art. 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

 

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina, periodicamente per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

 

2. Allo scopo di cui al comma 1, la Giunta può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

 

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale a norma del comma 1.

 

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, non compete alcun rimborso relativamente alla maggiore imposta versata.

 

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

 

 

Art. 6 - Residenza secondaria (o seconda casa) e alloggio non locato

 

1. S'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), avente le seguenti caratteristiche e limitatamente ad una sola unità abitativa:

a) arredata e idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento;

b) tenuta a disposizione dal possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare.

 

2. Ai fini dell'applicazione del tributo s'intende per "alloggio non locato" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, che non rientri nelle definizioni di "abitazione principale" e/o "residenza secondaria”.

 

 

Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito

 

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata ed utilizzata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.


TITOLO II - GESTIONE DEL TRIBUTO
 
 
 Art. 8 - Forma di gestione

 

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto dispone l'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata, ricorrendo alle seguenti forme previste dalle normative vigenti:

a) convenzione;

b) partecipazione ad appositi consorzi;

c) partecipazione a Unione di Comuni;

d) affidamento alle Comunità montane.

 

2. Nessuna deliberazione è necessaria qualora il Comune intenda gestire direttamente il tributo.

 

 

Art. 9 - Il funzionario responsabile del tributo

 

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale designa un dipendente, reputato idoneo sia per le sue personali capacità sia per il titolo di studio posseduto al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per esercitare ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo, ivi compresa la rappresentanza in giudizio in sede di contenzioso.

 

  2. In particolare, spetta al funzionario responsabile del tributo:

a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e irrogazione delle sanzioni;

b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegni il Comune verso l'esterno.

c) approvare i ruoli di riscossione coattiva;

d) disporre i rimborsi;

e) curare il contenzioso e rappresentare il Comune in giudizio, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale;

f) esercitare, all'occorrenza, il potere di autotutela;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti attinente alla gestione del tributo;

i) in collaborazione con l'Ufficio Tecnico stabilire il valore delle aree edificabili. In particolare, notificare il valore di stima, la raccolta delle controdeduzioni, l'accertamento dell'imposta, mentre spettano all'Ufficio tecnico le restanti incombenze.

 

3. In accordo con il funzionario responsabile la Giunta, anche di volta in volta, individua il dipendente che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

 

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti il tributo è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

 

Art. 10 - Aliquota del tributo

 

1. Il Consiglio Comunale determina l'aliquota del tributo e le detrazioni, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

 

2. La deliberazione relativa alla determinazione dell'aliquota dev'essere adottata entro lo stesso termine previsto o, comunque, stabilito per la approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, salvo diversa disposizione legislativa.

 

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma precedente s'intendono applicate le aliquote e le detrazioni stabilite con l'ultima delibera adottata per gli anni precedenti.

 

4. Il Consiglio Comunale, con l’apposito atto di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, può stabilire, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, una aliquota ridotta per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone”concordato” dalle Associazioni di categoria ai sensi della legge 431/98. La sussistenza di tale condizione deve essere comunicata entro la scadenza del saldo ICI dell’anno per il quale si intende beneficiare di tale agevolazione mediante presentazione di apposita autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.

 

 

Art. 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

 

l. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto di tempi e modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento, fatte salve, se e in quanto applicabili, le disposizioni della del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"). Dell'eventuale, persistente inadempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, se del caso, disciplinari.

 

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio dei Permessi di Costruire o degli atti relativi ad interventi edilizi rilevanti ai fini fiscali, di certificati di abitabilità o agibilità o che ricevono la comunicazione di "fine lavori" e quelli che ricevono le comunicazioni di locazioni e vendite d'immobili e, comunque, di ogni altro atto che possa avere rilevanza ai fini del tributo, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario con modalità da concordare. Ove ricorrano le condizioni previste, i soggetti di cui al presente comma sono tenuti alla rigorosa osservanza del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali").

 

TITOLO III - DICHIARAZIONE E CONTROLLI

 

 

Art. 12 - Dichiarazione

 

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al contribuente di procedere alla presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I. la stessa deve essere presentata sugli appositi modelli approvati con decreto ministeriale entro il 31 Ottobre dell’anno successivo rispetto la quale si sono verificate le modifiche.

 

2. Per gli immobili siti nel comune di Marzabotto compresi nel fallimento (o nella liquidazione coatta amministrativa), entro 90 giorni dalla data della nomina del curatore (o del commissario liquidatore) deve essere presentata a cura dello stesso una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.

 

 

Art. 13 - Attività di controllo

 

1. Il funzionario Responsabile provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che per legge o regolamento competono al contribuente.

 

2. Qualora, in sede di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili per legge, vale a dire infrazioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo informa degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

 

3. Per potenziare l'ufficio tributario del Comune e incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo o ad altri uffici che partecipino alla realizzazione, in rapporto sia ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti - obiettivo sia all'entità dell'evasione recuperata.

 

 

Art. - 14 Accertamento con adesione

 

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, si applica all'Imposta Comunale sugli immobili il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.

 

 TITOLO IV - VERSAMENTI E RISCOSSIONE

 

 

Art. 15- Versamenti e riscossione

 

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Laddove il versamento I.C.I. sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta in sede  di accertamento o in seguito alla irrogazione di sanzioni, verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

 

3. La norma del comma  precedente, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

 

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:

a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;

b) i versamenti effettuati a Concessionario competente, correttamente intestati al comune competente, e da questo accreditati ad altro Comune;

c) i versamenti effettuati prima del termine fissato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

 

5. Per il calcolo di mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 14 giorni ovvero per i successivi 15.

 

6. Il Comune, in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del Servizio di Riscossione, può prevedere il pagamento dell'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune presso la tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario o bancomat.

 

7. Il funzionario preposto all'Ufficio Tributi può riscuotere con unico bollettino di riscossione le violazioni riferite a più annualità di imposta.

 

8. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo di ingiunzione fiscale con la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I titoli esecutivi devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

 

9. Per gli immobili compresi nelle procedure di cui all’articolo 11, comma 2, del presente regolamento  il versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale  deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile.

 

 

 

Art. 16 - Rimborsi in genere

 

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.

 

2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal momento del versamento non dovuto.

 

3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

 

4. Si fa luogo al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili solo a partire dalla data di adozione dei nuovi strumenti urbanistici.

 

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile in base allo strumento urbanistico approvato e vigente.

 

6. Il rimborso compete per non più di cinque anni d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area edificabile e, comunque, dalla data di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici.

 

7. Il funzionario responsabile, in deroga ai termini di legge, dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili solo dall'entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici.

 

8. L’inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali l'adozione di varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

 

9. Il diritto di rimborso è riconosciuto a condizione che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni  edilizie o permessi di costruire per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 5;

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;

d) non vi sia stata utilizzazione edificatoria abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

 

 TITOLO V - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

 

 

Art. 17 - Agevolazioni in genere

 

1. Per l'applicazione delle agevolazioni valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

 

2. Eventuali agevolazioni previste da leggi statali o regionali successive all'entrata in vigore del regolamento, le quali non debbano essere disciplinate con norma regolamentare, s'intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa del Consiglio Comunale qualora la legge, che la prevede, non la renda obbligatoria.

 

3. Qualora prescritta dalla legge o dai regolamenti ai fini della concessione dell'agevolazione, occorre esibire specifica certificazione o documentazione che comprovi fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali; in luogo di essa e sempre ammessa una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

 

4. Se richiesta successivamente dal Comune, la documentazione autocertificata dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dall'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita, qualora imposta dalla legge quale condizione inderogabile. Qualsiasi certificazione fa fede esclusivamente per l'anno in cui è rilasciata e per gli anni successivi qualora non mutino le circostanze che la fondano.

 

 

Art. 18 - Abitazione principale

 

1. E' considerata abitazione principale,  agli effetti del D.L. 93/2008, per espressa previsione legislativa:

a)  abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento risulti residente;

b)  unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa; adibita a residenza del socio assegnatario;

 

2. Sono equiparate all'abitazione principale, agli effetti del D.L.93/2008, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

a)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che  sposta la residenza dall’abitazione in questione ad istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)  due o più unità immobiliari contigue, nelle quali il contribuente ha stabilito la residenza anagrafica, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata richiesta di variazione;

c)  l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito, ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, a condizione che vi abbiano stabilito la residenza.

 

3. Il comune in virtù dell’art.52 e ss., D.Lgs. 446/97, può deliberare una aliquota ridotta rispetto all’aliquota ordinaria, oltre che la detrazione prevista dall’art.8, comma 2, D.Lgs.504/92 per i seguenti casi:

a)  unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9, destinate ad abitazione principale o ad usi equiparati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo;

b)  unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata,

 

4. Solamente ai fini dell'aliquota ridotta e non della detrazione d'imposta, sono equiparate alle fattispecie di cui al comma precedente le seguenti unità immobiliari:

a)  l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che vi abbia fissato la residenza anagrafica;

b)  l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora nella stessa abbiano fissato la residenza anagrafica i familiari del possessore

 

5. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo per la fruizione dell’esenzione o dell'aliquota ridotta, mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 da presentarsi entro l'anno nel quale si siano verificate dette condizioni. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi sino a quando il contribuente non attesterà la cessazione delle suddette condizioni che dovranno essere attestate mediante il medesimo atto qui sopra menzionato che dovrà essere comunque presentato entro l'anno in cui le stesse siano venute a mancare.

 

 

Art. 19 - Fabbricati posseduti da enti non commerciali

 

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, concernente i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs n. 504/1922, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

 

 

Art. 20 - Fabbricati inagibili o inabitabili

 

1. L 'imposta e ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

 

2. In applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, 1ettera h) del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili), non superabile con gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

 

3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai, scale e tetto compresi, lesionati o degradati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali e stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;

e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

 

4. Se il fabbricato e costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

 

5. Lo stato d'inabitabilità o inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445 del 2000, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

 

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui e accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato d’inabitabilità o inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

 

 

Art. 21 - Interessi

 

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Regolamento comunale delle entrate.

 

 

Art. 22 - Limiti di versamento e rimborso

 

1. In base a quanto disposto dall’art. 6 comma 5 Decreto Legge del 31/05/1994 n. 330, convertito con modificazioni dalla legge n. 473 del 27/07/1994, non si fa luogo al versamento se l’importo annuo dell'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a €. 2,00; se l'importo è superiore a €. 2,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

 

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €. 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 e nel caso in cui l’accertamento interessi più annualità di imposta.

 

3. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

 

4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi €. 200,00.

 

5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 10,00 (compresi interessi).

 

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

 

 TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Art. 23 - Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

 

 

Art. 24 - Norme transitorie

 

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopracitata.



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