Chi ha diritto ai permessi
In base all'art.33 della legge 104/1992 il lavoratore dipendente che sia
coniuge o parente o affine entro il terzo grado (ad esempio: cognato, suocero)
convivente di persona disabile in situazione di gravità, può usufruire di tre
giorni mensili di permesso retribuito dal lavoro coperti da contribuzione
figurativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno.
Possono fruire dei permessi retribuiti, indicati in precedenza, anche i
familiari lavoratori non conviventi che assistono con continuità e in via
esclusiva il proprio parente o affine entro il terzo grado, a condizione che la
persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.
Che tipo di permessi
sono concessi
I permessi sono giornalieri, fruibili a
scelta in maniera continuativa o frazionata, anche in ore, non cumulabili da un
mese all'altro e sono retribuiti per intero a carico dell'INPS o altro ente
previdenziale competente e computati ai fini dell'anzianità di servizio, ma non
per le ferie e la tredicesima.
Cosa occorre fare per usufruire dei permessi retribuiti
Ottenere per il proprio familiare il riconoscimento di disabilità in situazione di gravità dalla competente Commissione L.104/92 dell'AUSL.
2. Presentare
specifica domanda all'INPS o altro ente previdenziale competente (e in copia al
datore di lavoro) indicando i periodi
prescelti per la fruizione dei permessi retribuiti ed allegando l'attestazione
della competente Commissione L.104/92 ed una dichiarazione di assenza del
ricovero della persona che si assiste.
Il periodo di fruizione può essere modificato con una successiva domanda.
Altre agevolazioni
Sempre l'art.33 della legge 104/1992, prevede inoltre che i familiari che
possono godere dei permessi retribuiti hanno diritto, compatibilmente con
l'organizzazione del datore di lavoro, a scegliere la sede più vicina al
proprio domicilio e a non essere trasferiti in altra sede senza il proprio
consenso.
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