Il contribuente deve autoliquidare l'imposta dovuta per l'anno corrente avuto riguardo allo sviluppo (o alla conferma) dei dati concernenti la sua proprietà immobiliare. Il pagamento può essere frazionato in due rate. A decorrere dal 01/01/2007, l’acconto deve essere pagato entro il 16 giugno dell’anno di imposizione.
Il saldo entro il 16 dicembre.
Il pagamento può essere anche effettuato in un’unica soluzione (entro il 16 giugno).
Il pagamento può essere effettuato o mediante apposito bollettino di conto corrente postale, tipico per il pagamento dell’I.C.I., sul c/c nr. 88663521 intestato a: EQUITALIA POLIS S.P.A. MARZABOTTO - BO-ICI , direttamente allo sportello di Equitalia Polis S.p.a, presso gli uffici postali o presso le banche convenzionate.
In alternativa, è possibile eseguire il versamento tramite modelo F24 utilizzando il codive comune B689 e gli appositi codici tributo:
3901 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale;
3902 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
3903 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;
3904 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati;
Per l'anno 2011 i versamenti possono essere effettuati alle seguenti scadenze:
RATA |
SCADENZA |
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ACCONTO |
16/06/2011 |
Pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni di dodici mesi dell'anno precedente; se il contribuente ha venduto o acquistato un immobile nei primi sei mesi dell'anno 2009, potrà versare l'acconto ICI dovuto, commisurando ai dodicesimi di effettivo possesso ed applicando aliquote, detrazioni ed esenzioni previste per l'anno in corso. |
SALDO |
16/12/2011 |
Pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata versata. |
VERSAMENTO UNICO |
16/06/2011 |
Pari all'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con aliquote, detrazioni ed esenzioni previste per l'anno in corso. in questo caso vanno barrate le caselle "acconto" e "saldo". |
Si informa, qualora il versamento dell’I.C.I. venisse effettuato in ritardo, che ci si può avvalere della facoltà del RAVVEDIMENTO OPEROSO il quale prevede sanzioni ridotte.
Con l’entrata in vigore della Legge Finanziaria
Inoltre, con l’entrata in vigore della Legge 15/07/2011 n.111, si aggiunge un’ulteriore riduzione: se il versamento è effettuato con un ritardo inferiore ai 15 giorni e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui all’art.13, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n.471 del 1997 si aggiunge a quella di un decimo del minimo.
Così, ad esempio, se un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento della sanzione è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,4 per cento (30x2/15x1/10) pari ad euro 4.
La nuova formula da applicare per i ravvedimenti effettuati con un ritardo inferiore ai 15 giorni sarà quindi:
30xgg/15x1/10
Ovviamente, per i versamenti effettuati con un ritardo che superi i 15 giorni, ma entro i 30 giorni rimane la sanzione del 3,00 per cento, mentre per il mancato pagamento entro un anno la sanzione rimane del 3,75 per cento.
I moduli e i bollettini di versamento sono disponibili presso l’Ufficio Tributi.
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