L’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) è un'imposta patrimoniale e reale, dovuta dal proprietario oppure dal titolare di altro diritto reale minore (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie) o dal locatario finanziario nel contratto di leasing.
L'imposta si paga sui beni immobili posseduti, avuto riguardo al possesso verificatosi nel corso dell'anno solare, per mesi di possesso (il possesso protrattosi per più di 14 giorni vale un mese).
I beni che scontano l'imposta sono i fabbricati, i terreni agricoli, le aree fabbricabili.
La base imponibile è calcolata nel seguente modo: per i fabbricati si assume la rendita vigente in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, che deve essere incrementata del 5% (rivalutazione obbligatoria stabilita dalla legge) e successivamente moltiplicata per un coefficiente catastale (50 se si tratta di un immobile accatastato come A10 (ufficio) o come D (immobile produttivo); 34 se si tratta di un C1 (negozio); 100 per tutti gli altri immobili). In questo modo si identifica la base imponibile; per i terreni agricoli si assume il reddito dominicale, lo si rivaluta del 25%; il risultato ottenuto va moltiplicato per 75 al fine di ottenere la base imponibile; per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore di mercato dell'area definita al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per quanto riguarda le aree fabbricabili, è disponibile presso l’Ufficio Tecnico la Delibera di Giunta Comunale n.207 del 27/11/2001 riportante i criteri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili.
Il Comune definisce annualmente le aliquote e le detrazioni di imposta. L’aliquota deve essere applicata alla base imponibile per identificare l’imposta lorda da pagare.
Si riporta di seguito l’estratto della Delibera di Consiglio Comunale nr. 24 del 29/03/2011 indicante le aliquote I.C.I. per l’anno 2011:
CONFERMARE l'aliquota ordinaria per l'Imposta Comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2011 nella misura del 7 per mille.
CONFERMARE l'aliquota ridotta per l'imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi per l'anno 2011 nella misura del 6 per mille, alle fattispecie previste all'art. 18 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
CONFERMARE per l'anno 2011 in Euro 104,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
DI STABILIRE per l'anno 2011, la seguente aliquota I.C.I. agevolata:
- aliquota agevolata del 6 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone "concordato", fermo restando che l'aliquota agevolata può essere applicata sia all'immobile adibito ad abitazione principale che a nr. una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
DI APPROVARE l'allegato schema riepilogativo (sub-A), che forma parte intgrante e sostanziale del presente atto.
Per conoscere le varie agevolazioni, si rimanda al Regolamento Comunale, pubblicato interamente su questo sito.
COMUNE DI MARZABOTTO
(Provincia di Bologna)
I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili
ALIQUOTE 2011
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Ordinaria |
- per tutti gli altri immobili (seconde case, negozi, garage, magazzini, cantine, ecc.) |
7‰ |
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- per le aree fabbricabili | ||
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Esenzione |
a1) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, categoria catastale da "A/2" a "A/7" |
0‰ |
b1) per l'abitazione (non locata) posseduta (proprietà o usufrutto) da anziano o disabile residenti in modo permanente presso istituti di ricovero o sanitario | ||
c1) per due o più unità immobiliari contigue, nelle quali il contribuente ha stabilito la residenza e con regolare presentazione di unificazione catastale | ||
d1) per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti (residenti) in linea retta e collaterale fino al 2°. | ||
e1) per le pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), massimo una per categoria, delle abitazioni summenzionate Per le fattispecie b1) – c1) – d1) il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell’esenzione, mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 da presentarsi entro l’anno nel quale si siano verificate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’Art. 18 del Vigente Regolamento comunale. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi sino a quando il contribuente non attesterà la cessazione delle suddette condizioni che dovranno essere attestate mediante il medesimo atto qui sopra menzionato che dovrà essere comunque presentato entro l’anno in cui le stesse siano venute a mancare. | ||
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Ridotta |
a2) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, categoria catastale "A/1", "A/8" e "A/9" |
6‰ |
b2) per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto residente | ||
c2) per l'abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata | ||
d2) per l'abitazione di soggetti obbligati a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio (se i familiari hanno la residenza) | ||
e2) per le pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), massimo una per categoria, delle abitazioni summenzionate. Per le fattispecie b2) e d2) il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell’aliquota ridotta, mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 da presentarsi entro l’anno nel quale si siano verificate le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’Art. 18 del Vigente Regolamento comunale. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi sino a quando il contribuente non attesterà la cessazione delle suddette condizioni che dovranno essere attestate mediante il medesimo atto qui sopra menzionato che dovrà essere comunque presentato entro l’anno in cui le stesse siano venute a mancare. | ||
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agevolata |
- per le abitazioni locate con contratto a canone "concordato" di soggetto residente |
6‰ |
- per le pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), massimo una per categoria, delle abitazioni summenzionate - la sussistenza di tale condizione deve essere comunicata entro la scadenza del saldo I.C.I. dell’anno per il quale si intende beneficiare di tale agevolazione mediante presentazione di apposita autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. | ||
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DETRAZIONE |
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detrazione |
- per le abitazioni di cui al punto a2) e c2) - (rapportate al reale periodo di possesso) |
€ 104,00 |
- per le pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), massimo una per categoria, delle abitazioni di cui al punto a2) e c2) - (per la parte dell'importo che non trova capienza nell'abitazione principale)
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