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VADEMECUM ABITAZIONI PRIVATE (NOTIZIE UTILI AL CONTRIBUENTE)

 

Vogliamo fornirle con il presente vademecum, uno strumento che le offra tutte le informazioni necessarie per sapere come comportarsi e a chi rivolgersi per "disbrigare" con facilità le pratiche che accompagnano il nuovo stato di residenza, per quanto riguarda il nostro Ufficio.

 

Certi di fare cosa gradita, troverà allegati alla presente i moduli da compilare e presentare all'Ufficio Tributi per regolarizzare la sua posizione contributiva e le indicazioni basilari per farlo, assicurandole la nostra disponibilità ed assistenza per chiarire ogni Suo eventuale dubbio.

 

TARSU - tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, esistenti nelle zone del territorio comunale ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Municipale e vi sono agevolazioni che tengono conto di diversi fattori (ad esempio la distanza dell'abitazione dalla perimetrazione del servizio di raccolta o l'occupazione di un locale da parte di una singola persona); saremo comunque lieti di darle tutte le informazioni necessarie per stabilire l'entità del tributo.

 

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DENUNCIA DI ISCRIZIONE

Va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio della detenzione od occupazione dei locali, su moduli predisposti dall'UFFICIO TRIBUTI, che troverà alla fine di questo paragrafo. Nella dichiarazione va indicata la metratura dell'immobile e i dati relativi agli occupanti. Ricordiamo che l'obbligo di presentazione della denuncia non ricorre annualmente, ma solo all'inizio della detenzione dei locali.
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DENUNCIA DI VARIAZIONE

Qualora mutino le condizioni di tassabilità rispetto a quelle originarie si è tenuti a denunciare presso l'UFFICIO TRIBUTI qualsiasi variazione che comporti un aumento del tributo dovuto, sempre entro il 20 gennaio successivo alla data di variazione.
Nel caso di variazione in diminuzione delle condizioni di tassabilità (diminuzione di superficie, richiesta riduzioni o attenuazioni tariffarie, ecc.) non vi è alcun obbligo per il contribuente di presentare denuncia, ma è ovvio che rappresentando tale caso una riduzione dell'importo dovuto, è nell'interesse del contribuente presentare la dichiarazione prima possibile.
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DENUNCIA DI CESSAZIONE

Va presentata nel momento in cui si cessa di occupare o detenere i locali. La denuncia di cessazione, infatti, non viene fatta d'ufficio, ma su apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato. Questo automatismo non scatta con l'emigrazione in altro comune, in quanto una persona potrebbe continuare a detenere i locali in un Comune pur risiedendo in un altro.
Considerando che tale denuncia dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di cessazione è stata presentata, è opportuno regolarizzare in tempi brevi la propria posizione.
Al contrario, qualora il soggetto passivo ometta la presentazione della denuncia di cessazione, l'obbligo di versamento del tributo per le annualità successive decadrebbe soltanto quando lo stesso soggetto passivo riuscisse a dimostrare, alternativamente, di avere cessato l'occupazione o la detenzione dei locali ovvero che la tassa sia stata versata dal soggetto subentrato nell'occupazione o detenzione. Tale prova contraria alla ordinaria presunzione di occupazione per le annualità successive a quella di cessazione non tempestivamente denunciata o segnalata deve essere fornita entro sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale in cui è iscritto il tributo.
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