Assegno
di maternità L'assegno di maternità di
base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una
prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata
dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
51). Il diritto all'assegno, nei
casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini
residenti italiani, comunitari o stranieri in
possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso
di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al
proprio comune di residenza). L'assegno spetta
solo entro determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono
avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato
importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di
altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La domanda va presentata
allo Sportello Sociale del Comune di residenza al quale
compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione
della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla
nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o
in affido preadottivo. L'assegno non è cumulabile
con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal
comune la quota differenziale. L'importo dell'assegno è rivalutato
ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni
anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali. Il termine ordinario per
l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30
giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Come presentare la domanda
Tempi di lavorazione del
provvedimento
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