Approvato con delibera di C.C. n.45 del 29/06/1994
Modificato con delibera di C.C. n.82 del 30/11/1995
Modificato con delibera di C.C. n.22 del 24/05/1996
Modificato con delibera di C.C. n.24 del 28/02/2001
Modificato con delibera di C.C. n.21 del 28/02/2002
Modificato con delibera di C.C. n.32 del 18/03/2003
Modificato con delibera di C.C. n. 9 del 30/03/2005
Modificato con delibera di C.C. n. 32 del 30/03/2007
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CAPO I: NORME GENERALI
ART. 1: Istituzione della tassa
ART. 2: Contenuto del Regolamento
ART. 3: Servizio di nettezza urbana
ART. 4: Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
ART. 5: Esclusioni dalla tassa
ART. 6: Ulteriori ipotesi di intassabilità
ART. 7: Commisurazione della tassa
ART. 8: Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio ART. 9: Parti comuni del condominio
CAPO Il: CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI
ART. 10: Classi di contribuenza
CAPO III: AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE
ART. 11: Esenzioni
ART. 12: Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
ART. 13: Tariffe per particolari condizioni d'uso
ART. 14: Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi
ART. 15: Tassa giornaliera di smaltimento
ART. 16: Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
ART. 17: Rimborsi e compensazioni
ART. 18: Mezzi di controllo
ART. 19: Sanzioni ed interessi
ART. 20: Accertamento, riscossione e riscossione coattiva
ART. 21: Entrata in vigore
Art. 1
(Istituzione della tassa)
1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli speciali assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al seguente Regolamento.
Art. 2
(Contenuto del Regolamento)
1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
Art. 3
(Servizio di Nettezza Urbana)
1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento Tecnico adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19/9/1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).
2. omissis
Art. 4
(Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa)
1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa rinvio.
2. Il Comune quale Ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
Art. 5
(Esclusioni dalla tassa)
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza, lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
e) terrazze scoperte e simili;
f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo effettivo di non occupazione.
Sono altresì esclusi dalla tassa:
1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
2) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano i criteri di analogia.
Art. 6
(Ulteriori ipotesi di intassabilità)
1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.
ATTIVITA’ DETASSAZIONE
OFFICINE MECCANICHE 50%
(macchine utensili, tornitori saldatori, ecc)
TIPOGRAFIE 40%
FALEGNAMERIA 20%
AUTOCAROZZERIE 60%
AUTOFFICINE 50%
GOMMISTI 20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 20%
ROSTICCERIE 20%
PASTICCERIE 20%
LAVANDERIE E TINTORIE 20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI(non facenti parte delle strutture
Sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e
Per le finalità di cui alla Legge 833/1978). 20%
MARMISTI 60%
IDRAULICI 50%
MACELLERIE 50%
3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
Art. 7
(Commisurazione della tassa)
1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. AI fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio in base alle risultanze delle planimetrie catastali.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Art. 8
(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)
1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicinori, in tale zona la tassa è dovuta:
a) in misura pari al 40% della tariffa (con arrotondamento alle 100 lire), se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non supera mt. 500;
b) in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento alle 100 lire), se la suddetta distanza supera mt. 500.
4. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Servizio Tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 60 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.
6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
Art. 9
(Parti comuni del condominio)
1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93. Resta peraltro ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
CAPO Il - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA'
DI PRODUZIONE DI RIFIUTI
Art. 10
(Classi di contribuenza)
1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2° del D. Lgs. 507/1993, sulla base dei criteri da fissarsi contestualmente nei termini temporali di cui sopra e mediante i quali sia possibile determinare le tariffe unitarie, i relativi meccanismi di quantificazione nonché la metodologia di calcolo della revisione annuale della tariffa ai sensi dell'art. 65 del predetto D. Lgs., si applicano le seguenti classi, esse pure peraltro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, previste dal precedente regolamento:
Categoria 1° - Locali di abitazioni private o comunque inservienti.
Categoria 2° - Locali degli studi professionali, delle botteghe e laboratori artigiani, ambulatori medici.
Categoria 3° - Locali degli esercizi pubblici (Ristoranti, caffè, trattorie, osterie, latterie e pasticcerie, sale da gioco e da ballo), dei negozi e delle aziende commerciali, locali degli uffici commerciali e industriali e simili, locali delle banche, degli stabilimenti ed uffici industriali, dei teatri e cinematografi.
Categoria 4° - Locali degli Enti Pubblici, delle Associazioni di natura religiosa, culturale, politica e sindacale, sportiva, ricreativa a carattere popolare, degli enti di assistenza, ospedali, stazioni dei vari comandi militari.
Categoria 5° - Aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto ed altre aree scoperte ad uso privato non costituenti accessori o pertinenze dei locali assoggettabili a tassa.
Categoria 6° - Locali delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.
Categoria 7° - Locali degli alberghi con ristorante, pensioni con ristorante, locande con ristorante.
Categoria 8° - Locali delle case di cura, alberghi senza attività di ristorante, pensioni senza attività di ristorante, affittacamere.
2. Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.
Art. 11
(Esenzioni)
1. Sono esenti dalla tassa:
a) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, comprese le aule adibite all'insegnamento della religione, con esclusione, in ogni caso, degli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
Art. 12
(Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico)
1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio - assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio relativo all’esenzione della corresponsione della T.A.R.S.U. limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare ai competenti uffici comunali, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque avente una situazione economica equivalente (ISEE), calcolata ai sensi del D.Lgs. 130/2000, pari o inferiore al 0.7 il valore Minimo Vitale così come determinato dal Consiglio Comunale. Qualora l’intervento economico sia rivolto ad un nucleo famigliare composto da più persone, il calcolo del Minimo Vitale viene parametrato a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza determinata annualmente dal Consiglio Comunale. I nominativi dei cittadini esentati dalla corresponsione T.A.R.S.U. vengono trasmessi semestralmente dal Servizio alla Persona al Competente Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza.
2. L'esenzione (OMISSIS) è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.
Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Il permanere delle condizioni che danno diritto all'agevolazione dovrà dimostrarsi con annuale dichiarazione autocertificata resa dal contribuente interessato.
Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.
In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.
Art. 13
(Tariffe per particolari condizioni d'uso)
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante con una superficie abitativa maggiore di 35 mq:
30%;
b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30 %;
d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), comma 3 dell'art. 66 del D. Lgs. 507/93 risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: 30%.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse alle condizioni e con la decorrenza prevista dall'art. 66 del D.Lgs. 507/1993.
5. La riduzione di cui alla lettera a), comma 3, ha decorrenza 01/01/1996.
6. Nel caso in cui un utente abbia diritto a più di una delle riduzioni previste nel presente Regolamento, è stabilito un limite massimo complessivo di riduzione del 70%.
Art. 14
(Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi)
1. Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate nel comma 2° dell'art. 67 del D. Lgs. 507/1993, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del conferimento in misura almeno pari al 25% del coefficiente di produttività assegnato alla classe di appartenenza e determinato con le modalità di cui all'art. 10, comma 1° del presente Regolamento o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;
c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
Art. 15
(Tassa giornaliera di smaltimento)
1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti) maggiorata del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.
7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi esimili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante.
8. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
Art. 16
(Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione )
1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio I'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Art. 17
(Rimborsi e compensazioni)
(Testo vecchio)
1. Il contribuente può richiedere, a pena di decadenza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in questo ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Gli interessi decorrono dal giorno del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla riscossione.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso derivi dall’esercizio del potere di autotutela nei casi previsti dal regolamento generale delle entrate tributarie, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, dev’essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell’avvenuto pagamento della somma che si chiede in restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, la esamina e notifica , anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego.
Nuovo testo
1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego.
Art. 18
(Mezzi di controllo )
1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. stesso.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
Art. 19
(Sanzioni ed interessi)
1. Per le violazioni previste dall’art.76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni si applicano le sanzioni ivi indicate.(OMISSIS)
2. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Regolamento comunale delle entrate.
Art. 20
(Accertamento, riscossione e riscossione coattiva)
(Testo vecchio)
1. L’accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall’art.71 del D.Lgs. 507/1993.
2. La variazione dell’ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l’obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
(Nuovo testo)
1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all’accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere dovuto essere presentata.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente dei locali e delle aree e le loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
5. Gli avvisi di cui al comma 1° devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
6. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la giunta comunale può stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
7. Il disciplinare d’incarico, nel caso suddetto, deve contenere i criteri e le modalità di rilevazione della materia imponibile nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
8. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs 507/1993:
a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
9. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
10. (ex 3.) Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall’art. 72 del D.Lgs. nr. 507/1993, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. In tal caso l’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all’art. 71 del D.Lgs. nr.507/1993 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all’art.74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di (abrogato) liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento notificato.
11. (ex 4.) Gli importi sono riscossi – a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l’indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l’intera somma in due rate di pari importo con scadenza della prima rata entro la fine del mese successivo e dell’altra con cadenza al bimestre successivo – secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, con versamento diretto presso la tesoreria predetta, tramite il sistema bancario nonché attraverso il sistema “bancomat” o a mezzo carta di credito qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni.
12. (ex 5.) Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell’autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.
13. (ex 6.) Il mancato versamento delle somme accertate (abrogato: e liquidate) dal Comune relativamente al tributo, all’addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento (abrogato: e liquidazione), sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la proceduta stabilita dal R.D. nr. 639/14.04.1910, non oltre il 31 dicembre del secondo terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento (abrogato: e liquidazione) è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
14. La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a €. 2,00. Tale limite non viene preso in considerazione per la tassa giornaliera.
15. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €. 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. nr. 472 e nel caso in cui l’importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
16. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
17. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi €. 100,00.
17. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 10,00 (compresi interessi).
18. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
19. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
20. (ex 7.) La riscossione coattiva del tributo, può essere espletata con la procedura indicata nel R.D. nr. 639/14.04.1910, o, in alternativa, affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. nr. 602/29. 12.1973, modificato con D.P.R. nr. 43/28.0 1.1988.
8. Il visto di esecutorietà sui ruoli coattivi è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del tributo.
Art. 21
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/90 n. 142 e dello Statuto Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione con la gradualità prevista dal 2° comma art. 79 D.Lgs. 507/1993 abrogando e sostituendo le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993.
2. La Segreteria provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.
1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2007 ai sensi dell’art. 52 – 2° comma della L. 446/97.
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