La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del territorio comunale è assicurata e garantita dalla squadra esterna del Settore Servizi al Territorio, attualmente costituita da 8 dipendenti comunali, ed è gestita, per la maggior parte, in economia diretta dall’Amministrazione.
Il Settore Servizi al Territorio ritiene opportuno precisare inoltre che è comunque necessaria la collaborazione dei cittadini per mantenere le strade in buono stato, evitando di creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli.
Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini a segnalare qualsiasi problema, relativo alla manutenzione delle strade comunali, che possa creare situazioni di pericolo sia per la viabilità veicolare sia per la viabilità pedonale, ai seguenti recapiti del Settore Servizi Esterni, possibilmente, avendo cura di indicare la tipologia del problema, l’indirizzo (specificando il civico più ) e da quanto tempo il problema si è presentato. :
TELEFONO 051 6780540 – 051 6780561
E MAIL federica.zecchi@comune.marzabotto.bo.it oppure silvia.bergonzoni@comune.marzabotto.bo.it
COMUNICAZIONE AI FRONTISTI DELLE STRADE COMUNALI
Si ricorda ai proprietari frontisti alle strade comunali e vicinali del Comune di Marzabotto l’obbligo previsto dalla normativa, in particolare il “Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale”, il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, di provvedere alla potatura e/o al taglio delle piante, nonché alla manutenzione e alla pulizia delle scarpate incombenti.
Di seguito le principali regole da seguire, al fine di evitare situazioni spiacevoli:
Le siepi e i rami che si protendono da proprietà privata su aree pubbliche, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli;
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale,lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
Si rammenta che qualora i proprietari frontisti non adempissero a quanto sopra indicato, previsto dalla normativa vigente, saranno addebitate ai responsabili i maggiori oneri sostenuti dal Comune per la rimozione di alberi e ostacoli vari dalla sede stradale nonchè per il ripristino del passaggio e la viabilità in margini di sicurezza accettabili.
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