Ai sensi dell'articolo 22 L.R. 19/2008 la richiesta o la presentazione del titolo a sanatoria è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.
Fuori dai casi suddetti, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto ai sensi della citata legge.
In merito si può fare riferimento ai pareri del Servizio Generale Affari Generali Giuridici e Programmazione Finanziaria della Regione Emilia Romagna del 06/05/2011 e al Parere del C.T.S. del 17/12/2013 in merito all’interpretazione ed all’applicazione dell’art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n.19 del 2008 e del suo coordinamento con l’art. 22 della medesima legge;
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