Non necessitano di autorizzazione o deposito del progetto gli interventi sotto descritti:
Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità
Sono esclusi gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell’asseverazione che accompagna il titolo edilizio, alla quale devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l’intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.
La Giunta Regionale con apposito Atto di Indirizzo D.G.R n° 687 del 23/05/2011 ha individuato (allegato 1 ) l’elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Detto elenco ha carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall’applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19/2008 . La medesima delibera definisce al par. 3 anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi.
Varianti non sostanziali
Sono escluse dal preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica o dal deposito del progetto esecutivo strutturale le Varianti, riguardanti parti strutturali, Non Sostanziali, in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già autorizzati o depositati con il progetto originario.
La Giunta Regionale con apposito Atto di Indirizzo 687 del 23/05/2011 ha definito (allegato 2 ) le varianti , riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale. Sono altresì definiti i rapporti con le disposizioni della Legge Regionale 31/2002 (“Disciplina Generale dell’Edilizia”). La medesima delibera definisce anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (allegato 2)
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