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ultima modifica: eros leoni  30/06/2014

Elenco 3 - Opere non soggette a richiesta di autorizzazione o comunicazione

 

Opere di più che modesta entità che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1del RD 3267/23:

 

  • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere(strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione;
  • apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;
  • messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
  • messa in opera di barriere stradali;
  • interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate(acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;
  • interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate(acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
  • interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);
  • interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. 47/78, così come integrata e modificata dalla L.R. 23/80;
  • interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali, anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1,punto d) della L.R. 46/88;
    opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto d) della L.R. 46/88;
  • interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3mc. per ml. (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 metri)con eventuale realizzazione di muro di contenimento;
  • realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a 2mc., con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;
  • realizzazione di opere di drenaggio finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;
  • realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano edi superficie non superiore a 40 mq. e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;
  • realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
  • realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc., e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
  • opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 metri e con profondità non superiore a 1,2 metri;
  • realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc.;
  • realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali;
  • apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale;
  • linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche odi altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc., a condizione che lo stesso sia richiuso nella stessa giornata in cui viene aperto;
  • realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e graticciate);
  • impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
  • realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in genere);
  • limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc.;
  • saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;
  • perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui al punto 3.1;
  • interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacita' di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;
  • consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;
  • drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ex Legge 185/92.


 

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