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ultima modifica: eros leoni  04/02/2015

Autorizzazione

 

Sono sottoposte ad autorizzazione, nei comuni di bassa sismicità, le tipologie di opere e interventi riportate all'art. 11, comma 2 della L.R. 19/2008 riassunte sotto:

a) Interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ;
b) Progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. (elencati negli allegati alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009– ELENCO OPERE DGR 1661-2009 ). Si veda anche elenchi A e B di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003 , richiamati nel D.G.R. in parola.
d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 .

 

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione sismica deve essere presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio che provvederà ad inoltrarla all’Ufficio Sismica.
Alla domanda devono essere allegati:

  • progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’art.93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 ;

  • dichiarazione del progettista abilitato che asseveri:

    • il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

    • la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.

La documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi dell’art. 21, comma 1 e dell’art. 4, comma 1 L.R. n. 19 del 2008 è riportata al D.G.R. n. 1373 del 2011 .

 

Richiesta di documentazione – Audizione – Interruzione del termine per il rilascio dell’autorizzazione sismica
Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata.
La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

 

Rilascio dell’autorizzazione sismica
La preventiva autorizzazione sismica viene rilasciata dal responsabile dell’Ufficio Sismica, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda all’Ufficio, fatte salve eventuali interruzioni, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.

Validità della autorizzazione

L'autorizzazione sismica ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio.

L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano, ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori abbiano già avuto inizio e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo.

 

Spese di istruttoria

Le spese di istruttoria sono calcolate in base alla tabella disponibile nella pagina dedicata .

La  richiesta  di  autorizzazione  sismica deve essere accompagnata dalla  ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario.

L’avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3 e all’art. 13, comma 3 della L.R. n. 19 del 2008 .
Ad esito dell’istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l’intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell’eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l’integrazione del pagamento.

 

Modulistica

Tutta la modulistica necessaria è disponibile alla pagina dedicata .

 

Risultato
  • 3
(39441 valutazioni)


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