Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal RD 3267/23, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria:
NOTE
*esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. 3/99;
** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento;
*** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali;
**** esclusione degli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica;
(1) la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani particolareggiati, se approvate in tale contesto, non necessita di ulteriore singola approvazione.
(2) Produrre l’autorizzazione regionale del Servizio Provinciale Difesa del Suolo per la realizzazione di bacini idrici artificiali.
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