Dal 14 novembre 2009 è entrato in vigore il Titolo IV della Legge regionale n. 19/2008 (“Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico”) che si applica a tutti i lavori di:
Nuova costruzione
Recupero del patrimonio edilizio esistente
Sopraelevazione
Varianti sostanziali a progetti presentati (per variante sostanziale si intendono quelle che comportano variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità)
Relativamente a edifici privati, opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, la legge regionale 19/2008 prevede, per i comuni classificati a bassa sismicità (quali sono tutti i comuni dell'Unione) e per le categorie di lavori sopra elencati, due distinte procedure:
AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA per alcune tipologie di opere, elencate nella pagina dedicata alla autorizzazione
DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE per le rimanenti.
Sono esclusi da entrambe le procedure gli interventi privi di rilevanza ai fini sismici di cui al D.G.R. 687/2011 e allegati . Vedi la pagina dedicata alle esclusioni per i dettagli.
L'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese si occupa, attraverso un apposito "Ufficio Sismica", delle gestione dei procedimenti relativi alle pratiche sismiche per i comuni del suo territorio . Tutti i comuni di competenza sono inclusi in zona sismica 3 (bassa sismicità), per la quale vige il regime di procedure descritto sopra.
Contatti:
Ing. Emilio Pedone | 051911056 (al risponditore automatico digitare *214) | emilio.pedone@unioneappennino.bo.it |
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Ing. Fabio Coliva | 051911056 (al risponditore automatico digitare *231) | fabio.coliva@unioneappennino.bo.it |
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