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DISPONE
L’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 15 giugno 2021 al 12 settembre 2021 compresi, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche. Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2017-2021” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00. I Servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvederanno ad informare i Comuni / Unione dei Comuni afferenti al territorio di loro competenza, mediante la diffusione della presente. In particolare, stante quanto disposto dal succitato dall’art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13, si invitano i Comuni e le loro Unioni ad attivare sul territorio le opportune azioni in materia di prevenzione ed informazione sui fattori di rischio per incendi boschivi, anche mediante interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio boschivo ed alla manutenzione delle aree limitrofe, con particolare attenzione alla prossimità di aree abitate o con insediamenti urbani (p.e. idonee manutenzioni e pulizia delle pertinenze stradali, quali sfalcio di cigli erbosi e/o pulizia di scarpate da vegetazione secca, e rimozione di depositi abbandonati di materiali di rifiuto infiammabili, a cura dei frontisti privati, dei Comuni stessi o degli enti proprietari delle strade).
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