L’art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abolisce la TASI e l'IMU in vigore fino all'anno 2019, e disciplina la nuova IMU in vigore dal 1° gennaio 2020.
LA NUOVA IMU 2020 NON E' DOVUTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (ad esclusione di quelle di cat. catastale A1, A8 e A9), come già accadeva negli anni precedenti ai fini IMU e TASI.
Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
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L'IMU anno 2020 deve essere versata in due rate:
- la prima rata, da versare in acconto entro il 16 giugno 2020, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni IMU vigenti per l'anno 2019.
- la seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2020, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno ed è calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni che saranno approvate per il 2020, con conguaglio sulla prima rata.
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IL COMUNE DI VERGATO HA PREVISTO LA POSSIBILITÀ DI VERSARE LA PRIMA RATA IMU ANNO 2020 ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI DI MORA, LIMITATAMENTE AI SOGGETTI PASSIVI IMU CHE ABBIANO REGISTRATO OGGETTIVE E COMPROVABILI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IN SEGUITO ALLA GRAVE CRISI DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19.
I SOGGETTI INTERESSATI DOVRANNO ATTESTARE, A PENA DI DECADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI SOPRA.
ATTENZIONE!
L'AGEVOLAZIONE DI CUI SOPRA NON SI APPLICA ALLA QUOTA IMU DA VERSARE ALLO STATO CON COD. TRIB. 3925
RELATIVAMENTE AI FABBRICATI PRODUTTIVI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D
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Agevolazioni IMU 2020 per le attività colpite dalle restrizioni conseguenti alla pandemia
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la PRIMA RATA IMU per gli:
(DL 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 - convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la SECONDA RATA IMU per gli:
(DL 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 - convertito con modificazioni dalla Legge 17 ottobre 2020, n. 126)
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il diritto all’esenzione dovrà essere comunicato, utilizzando il modello di dichiarazione IMU ministeriale, entro il 30 giugno 2021:
- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione.
- Regolamento NUOVA IMU (in vigore dal 01/01/2020)
- Delibera Aliquote IMU anno 2020
IMU anno 2019
L'art. 13 del Decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con mod. in Legge 22/12/2011 n. 214, ha istituito a decorrere dall'anno di imposta 2012 l'Imposta Municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Dal 1° Gennaio 2014 l'Imposta municipale propria (IMU), insieme alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), è una componente dell’Imposta unica comunale (IUC).
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati e aree edificabili) e si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'IMU 2019 deve essere versata in due rate:
- la prima rata, da versare in acconto entro il 17 giugno 2019, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2018.
- la seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2019, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote 2019 con conguaglio sulla prima rata.
Si ricorda che non sono dovuti versamenti a titolo di IMU per importi fino a € 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Delibera aliquote IMU anno 2019