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NUOVA IMU anno 2020

 

L’art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abolisce la TASI e l'IMU in vigore fino all'anno 2019, e disciplina la nuova IMU in vigore dal 1° gennaio 2020.

 

LA NUOVA IMU 2020 NON E' DOVUTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (ad esclusione di quelle di cat. catastale A1, A8 e A9), come già accadeva negli anni precedenti ai fini IMU e TASI.

Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.


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L'IMU anno 2020 deve essere versata in due rate:

- la prima rata, da versare in acconto entro il 16 giugno 2020, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni IMU vigenti per l'anno 2019.

- la seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2020, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno ed è calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni che saranno approvate per il 2020, con conguaglio sulla prima rata.

 

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IL COMUNE DI VERGATO HA PREVISTO LA POSSIBILITÀ DI VERSARE LA PRIMA RATA IMU ANNO 2020 ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI DI MORA, LIMITATAMENTE AI SOGGETTI PASSIVI IMU CHE ABBIANO REGISTRATO OGGETTIVE E COMPROVABILI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IN SEGUITO ALLA GRAVE CRISI DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19.


I SOGGETTI INTERESSATI DOVRANNO ATTESTARE, A PENA DI DECADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI SOPRA.

Scarica il modulo

 

ATTENZIONE!

L'AGEVOLAZIONE DI CUI SOPRA NON SI APPLICA ALLA QUOTA IMU DA VERSARE ALLO STATO CON COD. TRIB. 3925

RELATIVAMENTE AI FABBRICATI PRODUTTIVI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D


 

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Agevolazioni IMU 2020 per le attività colpite dalle restrizioni conseguenti alla pandemia

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la PRIMA RATA IMU per gli:

(DL 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 - convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

 

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la SECONDA RATA IMU per gli:

(DL 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 - convertito con modificazioni dalla Legge 17 ottobre 2020, n. 126)
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Il diritto all’esenzione dovrà essere comunicato, utilizzando il modello di dichiarazione IMU ministeriale, entro il 30 giugno 2021:

- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione.

 

Maggiori informazioni

 

 

- Regolamento NUOVA IMU (in vigore dal 01/01/2020)

- Delibera Aliquote IMU anno 2020

- Modulistica IMU

 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNI 2019 E PRECEDENTI

MODULISTICA IMU

MU SUI TERRENI AGRICOLI

IMU anno 2018

IMU anno 2017

IMU anno 2016

IMU anno 2015

IMU anno 2014

 

 

IMU anno 2019

 

L'art. 13 del Decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con mod. in Legge 22/12/2011 n. 214, ha istituito a decorrere dall'anno di imposta 2012 l'Imposta Municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Dal 1° Gennaio 2014 l'Imposta municipale propria (IMU), insieme alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), è una componente dell’Imposta unica comunale (IUC).

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati e aree edificabili) e si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

 

L'IMU 2019 deve essere versata in due rate:

- la prima rata, da versare in acconto entro il 17 giugno 2019, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2018.

- la seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2019, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote 2019 con conguaglio sulla prima rata.

 

Si ricorda che non sono dovuti versamenti a titolo di IMU per importi fino a € 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

 

Delibera aliquote IMU anno 2019

 

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IMU anno 2019:

Agevolazioni per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado e per le locazioni a canone concordato

Per i fabbricati produttivi appartenenti al gruppo catastale D (fabbricati industriali, alberghi, teatri, cinematografi, istituti di credito ecc.) l’imposta da versare allo Stato deve essere calcolata con l’aliquota dello 0,76 per cento, mentre la quota destinata al Comune è pari alla differenza tra l’imposta calcolata sulla base dell’aliquota deliberata dal Comune la quota di imposta riservata alla Stato.


L'IMU per l'anno 2019 NON E' DOVUTA per i seguenti immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo o ad essa equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta:

- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;
- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.


L'IMU per l'anno 2019 NON E' DOVUTA inoltre:

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- per gli immobili posseduti dallo Stato e gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. 504/1992.

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La dichiarazione annuale deve essere presentata una sola volta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione del possesso o di altri elementi che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta (elementi che non sono conosciuti o conoscibili dall’ente impositore) e non sarà necessario compilarla annualmente se non sono intervenute variazioni successive.

 

- Modello Dichiarazione IMU

 

- Istruzioni Dichiarazione IMU

 

- ravvedimento operoso

 

- Delibera aliquote IMU anno 2018

 

- Delibera aliquote IMU anno 2017

 

- Delibera aliquote IMU anno 2016

 

- Delibera aliquote IMU anno 2015

 

Delibera aliquote IMU anno 2014

 

- Delibera Aliquote IMU anno 2013

 

- Modulistica IMU

 

- Regolamento IMU

 

- Codici tributo per il versamento dell'IMU DALL'ANNO 2013 tramite mod. F24

 

- Codici Tributo per il versamento dell'IMU ANNO 2012 tramite mod. F24 

 

- Approvato il mod. "F24 Semplificato" per il versamento dell'IMU

 

- Modalità di versamento IMU da parte di soggetti non residenti in Italia 

 

 

TASI ANNI 2019 E PRECEDENTI

 

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Per ulteriori informazioni contattare l'UFFICIO TRIBUTI 

 

 

scritto da maldina  Data ultima modifica 18/08/2021
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