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Matrimonio

 

CITTADINI ITALIANI

Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni si richiedono all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi. Se uno degli sposi risiede in altro Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede a farne richiesta al Comune di residenza. La pubblicazione consiste nel procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'inesistenza degli impedimenti al matrimonio (art. 84/89 del Codice Civile). La pubblicazione deve essere esposta 8 giorni (più altri 3 per le eventuali opposizioni). Il matrimonio può essere celebrato dal giorno successivo alle eseguite pubblicazioni (8+3).

 

L'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà agli sposi:

nel caso di matrimonio religioso

 

  • certificato di eseguite pubblicazioni (matrimonio cattolico)
  • autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto (altri culti)

 

nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano

 

  • atto di delega in favore del Sindaco del Comune prescelto

 

Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute. Sono soggetti all'obbligo delle pubblicazioni anche i cittadini stranieri, residenti o domiciliati, che vogliono contrarre matrimonio civile o religioso in Italia.

 

Modalità

 

  1. Gli sposi devono consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile l'apposito modulo (stampa modulo) compilato

Per il cittadino italiano i documenti saranno acquisiti d'ufficio (tranne che per i "casi particolari")

 

  • il cittadino straniero dovrà produrre i documenti elencati in "Matrimonio in Italia di cittadino straniero".

  • in caso di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, è necessario presentare la richiesta del Parroco o del Ministro di Culto unitamente al decreto ministeriale di nomina.

 

  1. Fissare un appuntamento con l'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni di legge e firmare il verbale di richiesta delle pubblicazioni;

 

All'appuntamento, presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e di n. 1 marca da bollo dell'importo di € 16,00 (se entrambi gli sposi sono residenti in Vergato) o di n. 2 marche (se uno dei due è residente in altro Comune).

 

Casi particolari:

 

  • Il minorenne, anche straniero, che ha compiuto i 16 anni e non ancora i 18, deve produrre il decreto di ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni;

  • La sposa, di stato libero da meno di 300 giorni, (vedova o con precedente matrimonio annullato) deve produrre decreto di ammissione al matrimonio del Tribunale di Bologna;

  • La sposa di stato libero da meno di 300 giorni (precedente matrimonio cessato o sciolto a seguito di sentenza di divorzio) deve produrre fotocopia della sentenza per stabilire la necessità del documento al precedente punto.

  • Gli sposi, tra loro parenti (zio/a e nipote) o affini (cognati, ecc) devono produrre decreto del Tribunale di autorizzazione al matrimonio.

 

CITTADINI STRANIERI

 

I cittadini stranieri, residenti o domiciliati che intendono sposarsi in Italia, oppure il/la cittadino/a straniero/a che sposa un/una cittadino/a italiano/a, sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni di matrimonio.

 

Documenti da produrre:

 

  • documento d’identità in corso di validità;

  • nulla osta al matrimonio rilasciato dal Consolato/Ambasciata dello Stato di appartenenza in Italia. (Si consiglia di contattare telefonicamente il Consolato/Ambasciata competente per conoscere i documenti che devono essere prodotti dal richiedente per ottenere il nulla osta).

 

La firma del Console/Ambasciatore deve essere legalizzata in una qualsiasi Prefettura. Per la legalizzazione produrre una marca da bollo dell'importo di € 16,00.

 

Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

 

Per il cittadino della Polonia, l'Autorità competente a rilasciare il nulla osta è il Capo dell'Ufficio di Stato Civile del Comune polacco di residenza o ultima residenza nello Stato.

 

Il documento, esente da legalizzazione, dovrà essere tradotto. La traduzione è soggetta a legalizzazione.

 

Il cittadino dei seguenti Paesi: Austria, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Germania, Turchia, in luogo del nulla osta deve produrre:

 

  • il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (nello Stato di appartenenza);

  • il certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato su modello internazionale.

 

Il cittadino degli Stati Uniti d’America, deve produrre:

 

  • dichiarazione giurata, resa dall’interessato al Console statunitense in Italia da cui risulti che secondo le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia (La firma del Console deve essere legalizzata);

  • atto notorio reso da 4 testimoni di fronte ad una Autorità italiana (in Italia: Pretura; all’estero: Console italiano) che, su richiesta dell’interessato, dichiarano che "secondo le leggi cui l’interessato è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che: - nome e cognome, nato a......, il......, di stato civile....... (nel caso di donna divorziata o vedova, specificare la data di decorrenza), figlio di ....... (paternità) e di...... (maternità), cittadino......., residente in......., domiciliato in......., - intende contrarre".

 

Il cittadino dell'Australia, deve produrre:

 

  • dichiarazione giurata, resa dall’interessato al Console australiano in Italia da cui risulti che secondo le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia (La firma del Console deve essere legalizzata);

  • atto notorio reso dall’intressato/a alla presenza di 4 testimoni, formato di fronte ad una Autorità italiana (in Italia: Ufficiale dello Stato Civile; all’estero: Consolato italiano) da cui risulti che: "secondo le leggi cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che: -nome e cognome, nato a......, il......, di stato civile...... (nel caso di donna divorziata o vedova, specificare la data di decorrenza), figlio di...... (paternità) e di......(maternità), cittadino......, residente in......, domiciliato in......, secondo la legge cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre".

 

N.B. Il cittadino straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete, sia per la richiesta delle pubblicazioni che per il matrimonio.

 

Cittadino straniero di passaggio

 

I cittadini stranieri non residenti né domiciliati non sono soggetti all'obbligo delle pubblicazioni

 

  • devono comunque rendere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove intendono sposarsi una dichiarazione sull'inesistenza degli impedimenti al matrimonio previsti dall’art. 85, 86, 87 e 88 del Codice civile, producendo la documentazione sopra riportata.

  • (La documentazione dovrà essere anticipata, almeno 8 giorni prima, a mezzo e-mail o fax, unitamente alla fotocopia del documento di identità degli sposi e dei 2 testimoni che dovranno essere presenti al matrimonio).

  • Tale dichiarazione deve essere resa, previo appuntamento, entro il giorno precedente la data fissata per il matrimonio alla presenza di un interprete, se uno o entrambi gli sposi non conosce/ono perfettamente la lingua italiana.

 

N.B. L'interprete deve essere contattato direttamente dagli interessati e rappresenta un elemento fondamentale affinché la celebrazione possa svolgersi regolarmente.

 

scritto da la torre  Data ultima modifica 14/03/2021
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