L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Le disposizioni del decreto-legge hanno acquistato efficacia dal 9 maggio 2012.
Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
modulistica in fase di perfezionamento - chiederne copia al seguente indirizzo demografici@comune.vergato.bo.it
irettamente all'ufficio relazioni con il pubblico del comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, sabato dalle 8:30 alle 12:00, ed il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30;
per raccomandata, indirizzata a: Comune di Vergato, Piazza Capitani della Montagna n. 1, 40038 Vergato;
per fax al numero 051/912034;
per via telematica, all'indirizzo e-mail comune.vergato@cert.provincia.bo.it o demografici@comune.vergato.bo.it
Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
assenso proprietario trasferimento residenza (unico proprietario)
assenso proprietari trasferimento residenza (2 proprietari)
assenso trasferimento residenza minori
* ALLEGATO A (PER CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA*)
* ALLEGATO B (PER CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA)
* DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL'ESTERO
PROSIEGUO DELL'ITER
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi. TUTTAVIA provvederà, altresì, ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa; trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal Comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce, inoltre, quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
DOMICILIO: PRECISAZIONI
Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del codice civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza. La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e, pertanto, non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza, il domicilio non deve essere comunicato all'Ufficio Anagrafe, non è da questo certificabile, e può essere oggetto di comunicazione da parte degli interessati attraverso la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.