ATTENZIONE: Dall'anno 2016 in poi non è dovuta la TASI sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze!
L'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito a decorrere dall'anno di imposta 2014 il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che, insieme all'Imposta municipale propria (IMU) e alla Tassa sui Rifiuti (TARI), è una componente dell’Imposta unica comunale (IUC).
La TASI è destinata alla copertura dei costi per servizi indivisibili erogati dal Comune, e ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di immobili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Modello richiesta rimborso TASI
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