L’art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina la nuova IMU in vigore dal 1° gennaio 2020.
Per l'anno 2021 il Comune di Vergato ha confermato le stesse aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2020.
LA NUOVA IMU NON E' DOVUTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (ad esclusione di quelle di cat. catastale A1, A8 e A9), come già accadeva negli anni precedenti al 2020 ai fini IMU e TASI.
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Il VERSAMENTO dell'IMU dovuta per l'anno in corso va effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate per l'anno in corso.
E' comunque possibile provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Riduzione 50% IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero
Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta (Art. 1, comma 48, della L. 178/2020).
Agevolazioni IMU per le attività colpite dalle restrizioni conseguenti alla pandemia
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU per i seguenti immobili, in cui si svolgono attività connesse al turismo, alla ricettività alberghiera e allo spettacolo:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per gli anni 2021 e 2022 non è inoltre dovuta l’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, conv. in Legge 21/05/2021, n. 69 (*).
L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
(*) Art. 1, D.L. 22/03/2021, n. 41, conv. in Legge 21/05/2021, n. 69
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
Il diritto all’esenzione dovrà essere comunicato, utilizzando il modello di dichiarazione IMU ministeriale, entro il 30 giugno 2022:
- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione.
- Delibera Aliquote IMU anno 2021
- Istruzioni Dichiarazione IMU
- Modalità di versamento IMU da parte di soggetti non residenti in Italia
Per ulteriori informazioni contattare l'UFFICIO TRIBUTI