L'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito a decorrere dall'anno di imposta 2014 il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che, insieme all'Imposta municipale propria (IMU) e alla Tassa sui Rifiuti (TARI), è una componente dell’Imposta unica comunale (IUC).
La TASI è destinata alla copertura dei costi per servizi indivisibili erogati dal Comune, e ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale. La TASI si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota e le detrazioni deliberate annualmente dal Comune.
La TASI 2015 deve essere versata in due rate:
- la prima rata, da versare in acconto entro il 16 giugno 2015, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2014.
- la seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2015, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata (tributo dovuto per l'anno 2015 meno acconto).
Delibera Aliquote TASI anno 2015
Si ricorda che non sono dovuti versamenti a titolo di TASI e IMU per importi fino a € 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
TASI 2015:
La TASI per l'anno 2015 deve essere versata per le seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale del contribuente o ad esse equiparate, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU:
- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;
- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Alla suddetta unità immobiliare la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (soggetto passivo della TASI è l'ex coniuge assegnatario, anche se non proprietario dell'immobile);
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Codici Tributo per versamento TASI tramite mod. F24