IMU ANNO 2018
L'art. 13 del Decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con mod. in Legge 22/12/2011 n. 214, ha istituito a decorrere dall'anno di imposta 2012 l'Imposta Municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Dal 1° Gennaio 2014 l'Imposta municipale propria (IMU), insieme alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), è una componente dell’Imposta unica comunale (IUC).
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati e aree edificabili) e si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'IMU 2018 deve essere versata in due rate:
- la prima rata, da versare in acconto entro il 18 giugno 2018, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2017.
- la seconda rata, da versare entro il 17 dicembre 2018, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote 2018 con conguaglio sulla prima rata.
Si ricorda che non sono dovuti versamenti a titolo di IMU per importi fino a € 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Delibera aliquote IMU anno 2018
IMU anno 2018:
Per i fabbricati produttivi appartenenti al gruppo catastale D (fabbricati industriali, alberghi, teatri, cinematografi, istituti di credito ecc.) l’imposta da versare allo Stato deve essere calcolata con l’aliquota dello 0,76 per cento, mentre la quota destinata al Comune è pari alla differenza tra l’imposta calcolata sulla base dell’aliquota deliberata dal Comune la quota di imposta riservata alla Stato.
L'IMU per l'anno 2018 NON E' DOVUTA per i seguenti immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo o ad essa equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta:
- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;
- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
L'IMU per l'anno 2018 NON E' DOVUTA inoltre:
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- per gli immobili posseduti dallo Stato e gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. 504/1992.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
- Istruzioni Dichiarazione IMU
- Delibera aliquote IMU anno 2017
- Delibera aliquote IMU anno 2016
- Delibera aliquote IMU anno 2015
- Delibera aliquote IMU anno 2014
- Delibera Aliquote IMU anno 2013
- Codici tributo per il versamento dell'IMU DALL'ANNO 2013 tramite mod. F24
- Codici Tributo per il versamento dell'IMU ANNO 2012 tramite mod. F24
- Approvato il mod. "F24 Semplificato" per il versamento dell'IMU
- Modalità di versamento IMU da parte di soggetti non residenti in Italia
Per ulteriori informazioni contattare l'UFFICIO TRIBUTI