La TARSU è il tributo relativo al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, come disciplinato dal Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 13/03/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, e viene calcolata moltiplicando la tariffa in vigore per la categoria di appartenenza per la superficie calpestabile in MQ dei locali ed aree stessi.
Denuncia
Entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, va presentata al Comune denuncia dei locali e aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.
Il contribuente è tenuto a presentare denuncia di cessazione qualora non occupi o non detenga più i locali e le aree oggetto di tassazione. Ciò determina il diritto all'abbuono del tributo dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
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