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Legalizzazioni di fotografie

Consiste nell'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.
L'interessato deve presentarsi agli sportelli anagrafici.

Requisiti

La legalizzazione di fotografia può essere fatta solo quando è richiesta da Pubbliche Amministrazioni e nei casi previsti dalla normativa per il rilascio di documenti personali.

Documentazione

Documento di identità valido; una fotografia recente, in cui siano ben visibili i tratti somatici del viso.
 
Costo:

euro 0,52 per diritti di segreteria e di stampato

Tempi di rilascio

In tempo reale

Informazioni utili
La legalizzazione delle fotografie può essere richiesta presso l'Anagrafe di qualsiasi Comune. Può essere autenticata la fotografia anche di persone non residenti.
 
Normativa di riferimento
art. 34 DPR 445/2000

 

Autenticazione di firma

Consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.  

Cosa si può autenticare
L'autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà fatte per attestare fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.

Chi la può chiedere
 può richiederla qualsiasi persona maggiorenne presentandosi personalmente. Occorre essere muniti di un documento d'identità valido. 


Costo
Le autenticazioni delle firme assolvono l'imposta di bollo

  •  euro 14,62 per marca da bollo + euro 0,78 per diritti di segreteria e di stampato;


Tempi di rilascio
immediato.

Informazioni utili
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata. 
N.B. Non  si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, di volontà, procure, accettazioni, rinunce, quietanze liberatorie, ecc.).

Per chi è impossibilitato a muoversi:

Esclusivamente nei casi di persone impossibilitate a muoversi, l'Ufficio Anagrafe in collaborazione con gli Agenti di Polizia Municipale, offre il servizio a domicilio. In questo caso è necessario che, preventivamente, un parente o altra persona maggiorenne si rechi presso gli uffici centrali dell'anagrafe, munito di un documento di identità della persona impossibilitata  e del documento (o atto di delega a riscuotere benefici economici) sul quale deve essere autenticata la firma, per fissare l'appuntamento con il funzionario che si recherà a casa dell'interessato.

 

Autenticazione di copie di documenti


E' l'attestazione di conformità, apposta da un pubblico Ufficiale autorizzato, che la copia è uguale all'originale.
E' possibile richiedere l'autenticazione di copia di documenti rilasciati sia da pubbliche amministrazioni che da privati


Modalità di richiesta
l'interessato deve esibire il documento originale e una fotocopia del documento in originale, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
In alcuni casi è possibile autodichiarare che la copia è conforme all'originale

Costo
Le copie conformi assolvono l'imposta di bollo di euro 14,62 per marca da bollo  + euro 0,78 per diritti di segreteria e di stampato


Tempi di rilascio
immediato

Notizie utili
l'autentica della copia di un documento da produrre ad una pubblica amministrazione può essere fatta dal dipendente competente a ricevere il documento, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Nel caso di atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione (es. pubblicazioni, titolo di studio o di servizio) l'autentica della copia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) con la quale il dichiarante attesta la conformità all'originale della copia prodotta.
E' esclusa la autenticazione della copia di un'altra copia, anche se a sua volta già autenticata .

Normativa di riferimento

D.P.R. 445/2000  artt. 18 e 19



 

scritto da pedrini  Data ultima modifica 18/09/2012
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