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AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO

La Legge di Stabilità n. 208/2015 ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
- l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre all'abitazione principale e alla casa data in comodato possieda anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto all'agevolazione.

Dall'anno d'imposta 2019, la suddetta agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

 

AGEVOLAZIONI PER LE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

L'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, è ridotta del 25%.
Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione).

Aliquota agevolata.
E' confermata l'aliquota agevolata dello 0,76%, relativamente  alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze interamente concesse in locazione a titolo di abitazione principale (accertarsi che il locatario abbia preso la residenza), a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 09/12/1998, n. 431.

 

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AGLI ACCORDI

In attuazione di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, con gli accordi del 26 settembre 2017 applicabili nel territorio metropolitano di Bologna, le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini hanno convenuto sull'opportunità di prevedere un'apposita attestazione che dovrà essere rilasciata congiuntamente da una organizzazione della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie dell'accordo, tramite l'elaborazione e la consegna di una modulistica atta a documentare alla pubblica amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare il rispetto sostanziale dell'accordo, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
Per poter fruire delle agevolazioni IMU previste per la locazione a canone concordato per i contratti stipulati a partire dal 1 marzo 2018 (data di avvio delle procedure di attestazione) è pertanto necessaria l'attestazione di rispondenza dal contratto da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'accordo.
L'attestazione non è invece necessaria per poter potere applicare le agevolazioni IMU ai contratti concordati stipulati fino al 28 febbraio 2018.
Dal 1° marzo 2018 le parti (locatore e locatario) nel predisporre il contratto di locazione concordato potranno quindi scegliere di farsi assistere, nella determinazione del canone, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; chi non si farà assistere dalle organizzazioni, per potere fruire delle agevolazioni IMU, dovrà comunque richiedere alle organizzazioni stesse il rilascio dell'attestazione di conformità del contratto di locazione all'accordo territoriale. Per l'area di Bologna l'attestazione di conformità, secondo quanto previsto dall'art. 13 dell'accordo, dovrà essere rilasciata congiuntamente da due organizzazioni sindacali di cui una della proprietà edilizia e una dei conduttori.

 

Attestazione validazione contratti canone concordato

Nuovo Accordo Territoriale canone concordato 2017

Protocollo di intesa - modifiche

 

OBBLIGO DICHIARATIVO

I soggetti che intendano avvalersi delle suddette agevolazioni introdotte dalla Legge n. 208/2015 potranno provvedervi optando, in alternativa, per:

a) presentazione di Dichiarazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dell’IMU su apposito modello predisposto dal Comune;

b) presentazione di Dichiarazione IMU su modello ministeriale;

La dichiarazione, sia che venga scelta la modalità sub a) che la modalità sub b), deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento ed ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni

scritto da maldina  Data ultima modifica 09/04/2019
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