Denuncia
di nascita
La denuncia di
nascita è
obbligatoria, entro dieci giorni dalla data del parto.
Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore
sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla
data del parto
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di
residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni
dalla data del parto
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di
nascita, entro dieci giorni dalla data del parto
Se i genitori del bambino non sono sposati, la denuncia di nascita deve essere presentata:
- da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è
avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di
residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci
giorni dalla data del parto
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di
nascita, entro dieci giorni dalla data del parto
Per denuncia di
nascita al Direttore Sanitario, non è necessaria alcuna formalità.
Per denuncia all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con
l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dall'ostetrica o dal medico.
A chi rivolgersi
Ufficio
Stato Civile - 0516746729
Orari: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.30 alle
17.30.
Riconoscimento
di un figlio naturale
Il figlio
nato da genitori coniugati è detto "legittimo":
la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio
nato da genitori non coniugati è detto "naturale":
è necessaria la presenza dei due genitori.
Il riconoscimento
può essere fatto all'atto della denuncia di nascita, presentando i medesimi
documenti, da uno o da entrambi i genitori, che abbiano compiuto almeno 16 anni
e nei riguardi dei quali non esistono impedimenti di legge.
Il riconoscimento può
avvenire anche dopo la nascita:
- con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile del Comune
- con dichiarazione presso il Giudice Tutelare
- con dichiarazione davanti a un notaio o con testamento
- con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si
acquista lo stato di figlio legittimo.