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Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Ravvedimento per omesso versamento:
- nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione in misura pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, si applica la sanzione del 4,29% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, si applica la sanzione del 5% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali, a condizione che la violazione non sia già stata contestata tramite l’emissione di un avviso di accertamento.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali (*) sull’imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
(*) Saggio degli interessi legali:
dal 01/01/2021: 0,01%
dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 0,05%
dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%
dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%
dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%
Per ulteriori informazioni è a disposizione l'UFFICIO TRIBUTI