Il 15 settembre 1012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni (D.P.R. 151/2012) sul rilascio dei contrassegni invalidi. Per effetto di queste nuove disposizioni, i contrassegni rilasciati da tale data devono essere conformi al modello europeo ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore del DPR citato tutti i contrassegni già rilasciati dovranno essere sostituiti dal nuovo modello.
A - PRIMO RILASCIO DEL CONTRASSEGNO
La domanda, redatta sul modello allegato e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune corredata da n. 2 fotografie formato tessera a sfondo chiaro, da due marche da bollo da € 16,00 (qualora l’invalidità sia di tipo temporaneo) e dal certificato medico rilasciato dall’Ufficio Medico-Legale dell’AUSL di appartenenza attestante la condizione di impedita o ridotta capacità di deambulazione e la durata dell’invalidità.
La certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico-Legale dell’AUSL di appartenenza che l’interessato può presentare può essere:
a) quella rilasciata presso gli ambulatori di medicina legale presenti nelle varie sedi dell’AUSL;
b) il certificato della visita per il riconoscimento dell’invalidità civile quando sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento per “incapacità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”;
c) il certificato della visita per il riconoscimento della L. 104/92 quando sia stato riconosciuto l’art. 3, comma 3, (cosiddetto handicap grave) e vi sia un “sì” sia sulla mobilità sia sulla gravità della stessa;
d) per i non vedenti: il certificato della visita per il riconoscimento di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore a 1/20.
Se l’impedita o ridotta capacità di deambulazione è riconosciuta sul certificato per un tempo determinato (es: 6 mesi, 2 anni, 5 anni, ecc.), sarà rilasciato un contrassegno recante la validità indicata dal certificato, ma mai superiore a 5 anni. Se l’impedita o ridotta capacità di deambulazione è riconosciuta per un tempo illimitato, sarà rilasciato un contrassegno avente validità di 5 anni.
B) RINNOVO DEL CONTRASSEGNO, già rilasciato a persone con ridotte o impedite capacità motorie di durata temporanea.
La domanda, redatta sul modello allegato e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune.
Deve essere corredata da n. 2 fotografie formato tessera a sfondo chiaro e dal certificato medico rilasciato dall’Ufficio Medico-Legale dell’AUSL di appartenenza attestante la condizione di impedita o ridotta capacità di deambulazione e la durata dell’invalidità. La certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico-Legale dell’AUSL di appartenenza che l’interessato può presentare può essere, indifferentemente, una di quelle già elencate al precedente punto A).
Se l’impedita o ridotta capacità di deambulazione è ancora una volta riconosciuta, sul certificato, per un tempo determinato (es: 6 mesi, 2 anni, 5 anni, ecc.), alla domanda devono essere allegate due marche da bollo da euro 16,00. In tal caso, verrà rilasciato un contrassegno recante la validità indicata dal certificato, ma mai superiore a 5 anni.
Se l’impedita o ridotta capacità di deambulazione è riconosciuta per un tempo illimitato, non è necessario allegare le marche da bollo da euro 16,00. In tal caso, verrà rilasciato un contrassegno avente validità di 5 anni.
C) RINNOVO DEL CONTRASSEGNO, già rilasciato a persone con ridotte o impedite capacità motorie di durata illimitata.
La domanda, redatta sul modello allegato e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune.
Non deve essere allegata alcuna marca da bollo, ma la domanda deve essere corredata da n. 2 fotografie formato tessera a sfondo chiaro e da un certificato medico, rilasciato dal proprio medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno.
Il nuovo contrassegno viene rilasciato con una validità di 5 anni.
CASI PARTICOLARI
Ai sensi della Circolare MIT Prot. n. 12026 del 11.02.2010, nel caso in cui il contrassegno sia stato rilasciato a persone portatrici di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che risultano essere inserite nell’elenco di cui al Decreto Interministeriale 02.08.2007, pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27.09.2007, il contrassegno viene rinnovato senza che da parte del suo titolare vi sia la necessità di presentare alcun ulteriore certificato medico, qualora risulti acquisita agli atti della Polizia Municipale la corrispondente documentazione sanitaria. Anche in tal caso, il nuovo contrassegno viene rilasciato con una validità di 5 anni.