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INFORMAZIONI SULLA NUOVA IMU IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

 

Che cos'è l'IMU

L'IMU è l'imposta municipale propria ed è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, dell'art. 1, della Legge 27/12/2019, n. 160.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. I terreni agricoli situati nel Comune di Vergato sono ESENTI da IMU.


Definizione di Abitazione principale ai fini IMU
Il possesso dell'abitazione principale o assimilata NON costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) per il Comune di Vergato, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

 

L'IMU pertanto non è dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le unità immobiliari ad essa equiparate di cui ai punti da 1) a 6), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggette all'imposta.


 

Chi deve pagare l'IMU (soggetti passivi)

1) i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

2) il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;

3) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

4) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

 

L'IMU non è dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le unità immobiliari ad essa equiparate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggette all'imposta.

 

 

Su quale valore si calcola l'IMU (base imponibile)

1) per i FABBRICATI iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

 

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

 

L'IMU dall'anno 2021 è ridotta del 50%:

- per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta  (art. 1, comma 48, Legge 178/2020).

 

2) per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

Come si calcola l'IMU

L'IMU si calcola applicando al valore dell'immobile (base imponibile) le seguenti aliquote approvate dal Comune di Vergato per l'anno 2020 e confermate anche per l'anno 2021:

FATTISPECIE

ALIQUOTA

RIFERIMENTO NORMATIVO
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,50% - detrazione euro 200,00

Art. 1, commi 748 e 749, Legge n. 160/2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del DL 30/12/1993, n. 557, conv. con mod. in L.26/02/1994, n. 133 

0,00%

Art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,00%

Art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019
Terreni agricoli

ESENTI

Art. 1, commi 752 e 758, Legge n. 160/2019 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento)

1,06%

Art. 1, comma 753, Legge n. 160/2019
Abitazioni interamente concesse in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 (*)

0,76%

Art. 1, commi 754 e 760, Legge n. 160/2019
Immobili diversi dai precedenti

1,06%

Art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019 

(*) Per le abitazioni locate a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota dello 0.76% è ridotta al 75%.

N.B. I soggetti passivi che intendono avvalersi dell’aliquota agevolata dello 0,76%, devono presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune. Il soggetto passivo è tenuto ad allegare alla suddetta dichiarazione copia del contratto di locazione. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni.

 

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 

Quando si versa l'IMU

Il versamento dell'IMU dovuta per l'anno in corso va effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque possibile provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate per l'anno in corso. 

 

 

Come si versa l'IMU

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 oppure l’apposito bollettino postale. I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento a favore del Comune di Vergato sono i seguenti:

Codice Ente: L762

Codici Tributo:

- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze
- 3916 IMU aree fabbricabili
3918 IMU per altri fabbricati
- 3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO
- 3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  – QUOTA COMUNE
 

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non sono dovuti versamenti a titolo di IMU per importi fino a € 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

 

Dichiarazione IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

I soggetti passivi che intendono avvalersi dell’aliquota agevolata dello 0,76%, relativamente alle abitazioni interamente concesse in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431, devono presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune. Il soggetto passivo è tenuto ad allegare alla suddetta dichiarazione copia del contratto di locazione. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni.

 

Sanzioni

1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IMU si applica una sanzione pari al 30% del tributo non versato.

2) Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 30% è ridotta al 15%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni di cui ai punti 3) e 4) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

 

Funzionario Responsabile

Il Comune di Vergato ha designato la Dott.ssa Laura Maldina quale funzionario responsabile dell'IMU. Al Funzionario Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

 

Normativa di riferimento

- Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi da 738 a 783

- Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)

- Decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997 – art. 13

- Decreto legge n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17/07/2020 - art. 177

- Decreto legge n. 104 del 14/08/2020 convertito con modificazioni della legge n. 126 del 13/10/2020 - art. 78

- Decreto legge n. 137 del 28/10/2020 convertito con modificazioni della legge n. 176 del 18/12/2020 - art. 9

- Decreto legge n. 149 del 09/11/2020 - art. 5

- Decreto legge n. 157 del 30/11/2020 - art. 8

- Legge 178 del 30/12/2020 -art. 1, commi 48 e 599


 



 

 

 

scritto da maldina  Data ultima modifica 26/11/2021
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