Tassa Rifiuti (TA.RI)
La tassa e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati,
con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che
usano in comune i locali o le aree.
Ai fini dell'applicazione della tassa occorre sempre presentare apposita dichiarazione.
L'espletamento di pratiche anagrafiche, catastali, edilizie o di aperture di attivita' commerciali
e/o professionali presentate al Comune di Castiglione dei Pepoli (ad esempio: SCIA, variazione
anagrafiche, etc.) esclude l'attivazione automatica della TA.RI.
Delibera riduzioni attività produttive anno 2021
TASSA RIFIUTI (TA.RI)
1. Dichiarazioni e termini (informativa)
2. Come e dove presentare le dichiarazioni
3. Modulistica
6. Versamento TARI effettuato per errore ad altro comune
7. Riduzioni
Dal 1 gennaio 2020 si considera singolarmente la TA.RI Tassa Rifiuti, mentre cessa l'Imposta
Unica Comunale (I.U.C.) restata in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019, che si
articolava su tre componenti tra cui la tassa sui rifiuti (TA.RI.) in precedenza "tassa sui rifiuti
e sui servizi" (TA.R.E.S.) e la tassa sui rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U). La TARES continua a
trovare applicazione per tutte le occupazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013.
Tutte le occupazioni antecedenti al 31/12/2012 continueranno ad essere disciplinate dalla tassa
smaltimento rifiuti (TA.R.S.U.).